(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 dell'11 novembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Emilia-Romagna contribuisce alle iniziative umanitarie di emergenza a favore delle popolazioni della Somalia colpite dalle conseguenze dei rivolgimenti politici verificatisi nel corso del 1991. 2. La regione Emilia-Romagna contribuisce, altresi', alle iniziative umanitarie di emergenza a favore della popolazione curda presente nel territorio irakeno, perseguita e costretta, nel corso del 1991, all'esodo di massa oltre il cofine dell'Irak. 3. Gli interventi possono consistere nell'acquisto di viveri e medicinali da conferire alle organizzazioni umanitarie o alle organizzazioni non governative operanti a livello internazionale, ovvero possono costituire concorso finanziario ad iniziative poste in essere da dette organizzazioni. 4. L'attivita' di soccorso nei confronti dei popoli somalo e curdo e' definita sulla base di indicazioni derivanti dal raccordo con i componenti organi dell'amministrazione statale. 5. Nei confronti del popolo curdo la Regione, oltre alle iniziative di emergenza di cui al secondo comma, organizza, direttamente o mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, iniziative di carattere culturale o divulgative finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini dell'Emilia-Romagna verso il diritto dello stesso popolo all'affermazione della propria identita' storica, culturale e linguistica. 6. La giunta regionale provvede: alla programmazione degli interventi previsti al terzo comma; alla definizione delle modalita' di concessione dei contributi riferiti alle iniziative di cui al quinto comma; all'impegno dei relativi fondi anche per quanto concerne le iniziative poste in essere in forma diretta.